Cassazione: no al licenziamento per sopravvenuta incapacità totale di svolgere le precedenti mansioni. Con la sentenza n. 12489 del 17/06/2015, la Suprema Corte afferma come la sopravvenuta inabilità totale del prestatore di lavoro alle mansioni precedentemente svolte non sia causa sufficiente, autonomamente considerata, per ricorrere al licenziamento .