Crediti dell’avvocato non recuperabili con rito ordinario o sommario Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 23/02/2018 n° 4485
Per recuperare i propri compensi professionali non pagati spontaneamente dal cliente, l’avvocato dovrà azionare il procedimento d’ingiunzione o il rito sommario speciale, anche se prima della lite vi erano contestazioni sull’ an debeatur . E’ quanto chiarito dalla Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4485 del 23 febbraio scorso. Nella vicenda in esame, un avvocato aveva proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c . per ottenere la condanna di una sua cliente al pagamento delle competenze professionali per l’attività professionale svolta in favore di quest’ultima. Il Giudice di prime cure aveva ritenuto inammissibile il ricorso oltre ad aver dichiarato la propria incompetenza, per cui il legale ha presentato ricorso per regolamento di competenza, esponendo di aver introdotto il giudizio secondo il rito sommario ordinario e che ad esso era applicabile la regola della competenza prevista dall’ art. 18 c.p.c . , e «che, pertanto, il tribunale aveva errato, perché il d.lgs . n. 15