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Cassazione: reato non mantenere i figli indipendentemente dall'età

Per la Cassazione va punito il mero inadempimento degli obblighi stabiliti dal giudice anche verso i maggiorenni, purché economicamente non autonomi

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 8883/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso dell'imputato e confermando la sua condanna per il reato di cui agli artt. 12-sexies della legge n. 898/1970 e 570, secondo comma, del codice penale.

La vicenda

Questi aveva ripetutamente fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, affidato alla madre, omettendo di versare la somma mensile fissata per il mantenimento dal Tribunale con la sentenza di divorzio

In Cassazione, l'imputato deducel'illegittimità della pena applicata avendo la Corte d'appello operato un'errata commistione tra la disciplina di cui agli artt. 570 c.p. e 12-sexies legge cit. nel dare quantificazione alla pena. La difesa sostiene che l'art. 12-sexies cit. operi un richiamo al primo e non al secondo comma dell'art. 570 c.p. e alla pena alternativa ivi prevista, in quanto opzione più favorevole all'imputato.

Cassazione: le differenze tra art. 570 c.p. e art. 12-sexies Legge sul divorzio

In realtà, ribadisce la Cassazione, l'art. 12-sexies della legge cit. delinea una fattispecie di reato autonoma rispetto a quelle definite ai commi primo e secondo dell'art. 570 c.p., tra le quali solo quella prevista dal primo comma si pone in una posizione di affinità con il reato di cui all'art. 12 sexies.

Su tale premessa, si legge in sentenza, il reato previsto dal primo comma dell'art. 570 c.p., si configura tutte le volte in cui un soggetto violi i doveri di assistenza materiale in veste di coniuge e di genitore previsti dalle norme del coniuge civile. 

Diversamente, il secondo comma appresta tutela ai vincoli di solidarietà nascenti dal rapporto di coniugio, che risultano attenuati nel caso di separazione o di allontanamento del vincolo, che si sostanziano nel non far mancare i mezzi di sussistenza necessari.

Se nel primo caso, spiegail Collegio, si assiste a una violazione di obblighi materiali, nel secondo, invece, la punibilità della condotta non uò prescindere da una valutazione sullo stato di necessità dell'avente diritto.

Ciò premesso, la Corte d'Appello non è incorsa in errore nel determinare la pena: il coniuge separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori(come quello dell'imputato nel caso in esame) viola il secondo comma dell'art. 570 c.p e per siffatta condotta va applicato il relativo trattamento sanzionatorio.

Mantenimento figli: condanna ex art. 12-sexies L. 898/70 al genitore che omette il versamento ai maggiorenni non economicamente autonomi

Per costane giurisprudenza di legittimità, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l'obbligo moralesanzionato dal primo comma dell'art. 570 c.p., sia quello economico sanzionato dal secondo comma, presuppongono la minore età del figlio, non inabile al lavoro, e sono destinate a venir meno con l'acquisita capacità di agire da parte del minore dovuta al raggiungimento della maggiore età.

Una conclusione che è sostenuta, nel primo caso, dal richiamo dell'esercizio della potestà genitoriale e nel secondo dal riferimento testuale ai discendenti di minore età con una previsione che differenzia la fattispecie da quella di cui all'art 12-sexies della legge n. 898/1970.

Ne discende che l'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p. prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro mentre non integra tale reato la diversa violazione dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza i figli maggiorenni non inabili al lavoro anche se studenti.

Invece, l'art. 12-sexies della legge n. 898/1970 punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio in favore dei figli, senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi.

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