Cassazione: Equitalia deve inviare un preavviso all'interessato prima di iscrivere l'ipoteca
Le Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza 19667/2014 hanno stabilito che Equitalia ha l'obbligo di dare un preavviso all'interessato prima di procedere all'iscrizione di ipoteca.
Cassazione Sezioni Unite testo Sentenza n. 19667/2014
Questo perché l'amministrazione finanziaria deve garantire il contraddittorio nei confronti del contribuente anche nella fase "pre-contenziosa" o "endoprocedimentale".
Il diritto del destinatario di un provvedimento a essere sentito prima dell'emanazione di questo, spiega la Corte, realizza "l'inalienabile diritto di difesa del cittadino" garantito dall'articolo 24 della Costituzione.
Ora,
considerato che l'iscrizione ipotecaria è un atto "destinato ad
incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente" è
indispensabili che questo sia comunicato prima della sua esecuzione.
Poco importa, spiega la Corte, che non vi è una espressa previsione normativa in merito, giacché l'attivazione del contraddittorio costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico.
Per quanto riguarda il termine da fissare per il contribuente per
la presentazione di osservazioni o per provvedere al pagamento, la
Corte ritiene che mancando, anche in tal caso, una espressa previsione
normativa si possa fare riferimento a norme che prevedono
un termine analogo (come l'articolo 6 comma 5 dello statuto del
contribuente o l'articolo 36 ter, comma quarto, d.p.r. n.600 del 1973) e dunque tale termine va determinato in 30 giorni.
In
conclusione, come accade per il fermo amministrativo, anche in caso di
iscrizione di ipoteca, Equitalia e i concessionari della riscossione
dovranno prima inviare al contribuente un preavviso invitandolo a fornire chiarimenti e a proporre osservazioni entro un termine minimo di 30 giorni garantendogli così la possibilità di aprire un contraddittorio.
Per il resto si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.
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