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La denuncia di successione vale come accettazione di eredità?

Risposta: "Secondo la recente giurisprudenza (cfr. Cassazione, sentenza n. 22017/2016), la denuncia di successione e il pagamento dell'imposta collegata, non comportano accettazione tacita dell'eredità. Si tratta, infatti, di adempimenti fiscali che, giacchè diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno mero scopo conservativo e rientrano dunque tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 c.c. 

In base a quanto affermato dalla Cassazione, infatti, 'l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 c.c.'. 

In ogni caso, l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso e non e' censurabile in sede di legittimità, se la motivazione è immune da vizi logici o da errori di diritto (cfr. Cass. n. 12753/1999; Cass. n. 5688/1988)".

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