Contributo unificato: sempre da rimborsare a chi vince Anche se la sentenza non lo prevede espressamente, il contributo pagato va restituito alla parte vittoriosa. I chiarimenti del Ministero
Sono questi alcuni dei quesiti su cui il Ministero dell'Economia ha fornito risposta in occasione di Telefisco 2017, iniziativa del Sole24Ore.
Il contributo unificato
L'Iva e il contributo previdenziale
Il Ministero ha altresì chiarito che, laddove il giudice condanni il fisco al rimborso spese direttamente al contribuente vittorioso piuttosto che al suo difensore, l'importo si diversifica in base alla titolarità o meno di partita IVA in capo al contribuente.
In effetti, il nuovo comma 2-ter dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 prende in considerazione, tra le spese di giudizio, anche contributo previdenziale e imposta sul valore aggiunto, ma solo "se dovuti".
Se il contribuente vittorioso contro il fisco è soggetto all'IVA e se il giudizio inerisce la professione o l'attività d'impresa, il contribuente vittorioso non potrà pretendere l'IVA, anche se gli è stata addebitata dal difensore, ma solo il rimborso di onorari e spese. La motivazione si regge sull'assunto che l'imposta fatturata dal difensore non costituisce per lui un costo effettivo, essendo detraibile
Diversamente, se questi non è un soggetto passivo IVA, dovrà maggiorarsi dell'IVA l'importo liquidato dal giudice a titolo di spese legali, non essendo effettuabile alcuna detrazione (sul punto, le pronunce della Cassazione n. 13659/2012 e n. 2474/2012).
Per i contributi previdenziali per la cassa avvocati, anch'essi onere accessorio conseguente al pagamento degli onorari per l'attività prestata dal difensore, è prevista la piena rimborsabilità, a prescindere dalla qualità dell'assistito che ne sopporta il costo, non essendovi alcuna detraibilità.
Commenti
Posta un commento