Passa ai contenuti principali

Contributo unificato: sempre da rimborsare a chi vince Anche se la sentenza non lo prevede espressamente, il contributo pagato va restituito alla parte vittoriosa. I chiarimenti del Ministero

 Anche se la sentenza non lo prevede espressamente, la parte soccombente del giudizio deve restituire a quella vittoriosa la somma corrisposta a titolo di contributo unificato. Inoltre, solo al contribuente non titolare di partita IVA sarà concessa la corresponsione anche dell'imposta sul valore aggiuntosulla somma dovuta a titolo di rimborso spese legali.

Sono questi alcuni dei quesiti su cui il Ministero dell'Economia ha fornito risposta in occasione di Telefisco 2017, iniziativa del Sole24Ore.

Il contributo unificato

A seguito delle modifiche, previste dalla legge 23/2014 e attuate dal d.lgs. 156/2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016), all'art. 15 del decreto 546/1992 è stato aggiunto un nuovo comma 2-ter: questo stabilisce che "Le spese di giudiziocomprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti".
Nonostante a volte il giudice, nel condannare alle spese l'Agenzia delle Entrate, faccia uso nel dispositivo di dizioni genericheche non sembrano precisare se la "somma complessiva" relativa al pagamento delle spese di giudizio comprenda o meno anche il contributo unificato, il Ministero ha sottolineato che chi perde in giudizio deve sempre restituire le somme corrisposte a tale titoloanche se non espressamente previsto dalla decisione del giudice.

Cio è avallato da un consolidato orientamento giurisprudenziale(tra cui Cassazione n. 2691/2016 e 18828/2015) originato dai numerosi ricorsi ex art. 391-bis c.p.c. (correzione di errore materiale) avanzati per la rettifica di simili sentenze prive della menzione quanto alla restituzione del contributo unificato.

Pertanto, se nel provvedimento il giudice condanna alle spese giudiziali, ma omette ogni riferimento al corrispettivo a titolo di contributo unificato da versare alla parte vittoriosa, la condanna dovrà estendersi implicitamente includendo la restituzione dell'importo del contributo versato che andrà aggiunto alla somma stabilita dal giudice.

L'Iva e il contributo previdenziale

Il Ministero ha altresì chiarito che, laddove il giudice condanni il fisco al rimborso spese direttamente al contribuente vittorioso piuttosto che al suo difensore, l'importo si diversifica in base alla titolarità o meno di partita IVA in capo al contribuente.

In effetti, il nuovo comma 2-ter dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 prende in considerazione, tra le spese di giudizio, anche contributo previdenziale e imposta sul valore aggiunto, ma solo "se dovuti".

Se il contribuente vittorioso contro il fisco è soggetto all'IVA e se il giudizio inerisce la professione o l'attività d'impresa, il contribuente vittorioso non potrà pretendere l'IVA, anche se gli è stata addebitata dal difensore, ma solo il rimborso di onorari e spese. La motivazione si regge sull'assunto che l'imposta fatturata dal difensore non costituisce per lui un costo effettivo, essendo detraibile

Diversamente, se questi non è un soggetto passivo IVA, dovrà maggiorarsi dell'IVA l'importo liquidato dal giudice a titolo di spese legali, non essendo effettuabile alcuna detrazione (sul punto, le pronunce della Cassazione n. 13659/2012 e n. 2474/2012). 

Per i contributi previdenziali per la cassa avvocati, anch'essi onere accessorio conseguente al pagamento degli onorari per l'attività prestata dal difensore, è prevista la piena rimborsabilità, a prescindere dalla qualità dell'assistito che ne sopporta il costo, non essendovi alcuna detraibilità.

Commenti

Post popolari in questo blog

Divorzio: niente assegno per chi guadagna più di mille euro

Divorzio: niente assegno per chi guadagna più di mille euro Per il Tribunale di Milano parametro di riferimento per stabilire si vi sia una autosufficienza economica può essere la soglia reddituale prevista per accedere al patrocinio a spese dello Stato Già con la recente sentenza  n.  11504/2017  la Corte di Cassazione aveva (definitivamente?)  abbandonato il criterio del tenore di vita  per stabilire se l'ex coniuge avesse diritto (e in che misura) all' assegno di mantenimento  (Vedi:  Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni ). La Cassazione aveva dato rilevanza piuttosto al criterio della " indipendenza economica ". Una nuova pronuncia, del Tribunale di Milano, sembra ora aver tirato in ballo un nuovo criterio di valutazione: quello dell'" non autosufficienza economica " che dovrebbe costituire una sorta di perfezionamento del criterio della " indipendenza economica" . Cerchiamo di ricostruire le tappe di qu...

Responsabilità medica: cosa fare prima di agire in giudizio

I pazienti che ritengono di essere stati  vittima di un errore sanitario , prima di procedere con l'azione giudiziaria nei confronti del medico o della struttura sanitaria (o delle loro assicurazioni) devono svolgere alcune indispensabili attività preliminari. Consulenza di parte Innanzitutto è necessario rivolgersi a un medico  specialista del settore  della medicina di interesse per chiedere una consulenza volta a valutare l'effettiva sussistenza di un errore tale da giustificare un risarcimento. La medicina, infatti, non è una scienza esatta e talvolta si tende a imputare all'inadeguato operato del medico una conseguenza di una terapia o di un intervento che, in realtà, non poteva essere evitata o che, comunque, non è imputabile al sanitario. Chiedere la consulenza di uno specialista, eventualmente in affiancamento al proprio avvocato, eviterà quindi di fare un buco nell'acqua. La richiesta di risarcimento Una volta che si è acquisito un valido fondamento per la prop...

Cassazione: reato non mantenere i figli indipendentemente dall'età

Per la Cassazione va punito il mero inadempimento degli obblighi stabiliti dal giudice anche verso i maggiorenni, purché economicamente non autonomi Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 8883/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso dell'imputato e confermando la sua condanna per il reato di cui agli artt. 12-sexies della legge n. 898/1970 e 570, secondo comma, del  codice penale . La vicenda Questi aveva ripetutamente  fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore , affidato alla madre, omettendo di versare la somma mensile fissata per il mantenimento dal Tribunale con la sentenza di  divorzio .  In Cassazione, l'imputato deduce l'illegittimità della pena applicata avendo la Corte d'appello operato un'errata commistione tra la disciplina di cui agli artt. 570 c.p. e 12-sexies legge cit. nel dare quantificazione alla pena. La difesa sostiene che l'art. 12-sexies cit. operi un richiamo al primo e non al se...