Come funziona lo stralcio automatico, previsto dal decreto fiscale, avente ad oggetto i debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Il decreto fiscalecollegato alla manovra, n. 119/2018, (qui sotto allegato) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 247 del 23-10-2018) ed è in vigore dal 24 ottobre. Sono molte le novità del testo, la cui approvazione definitiva non è stata priva di discussioni e polemiche.
La norma, dunque, stabilisce lo "stralcio" automatico, senza apposita domanda, di tutti i debiti verso gli agenti della riscossione di importo inferiore ai mille euro.
Nel dettaglio, si legge nel testo, il riferimento è a quei debiti di importo residuo fino a 1000 euro, alla data di entrata in vigore del decreto, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Appare evidente che l'operazione punta a eliminare quei piccoli debiti, quasi in prescrizione, e la cui riscossione presenta difficoltà in quanto neppure le rottamazioni susseguitesi negli scorsi anni sono state utilizzate dai contribuenti per saldarli (e dunque è improbabile che ciò avvenga in futuro).
Le esclusioni dallo stralcio
Dalla cancellazione saranno esclusi i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti, ovvero:
- delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- delle somme affidate all'agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- delle somme inerenti multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Le disposizioni in tema di stralcio non si applicano ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
Quando verrà effettuato l'annullamento?
Per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili, l'annullamento sarà effettuato alla data del 31 dicembre 2018.
Ai fini del conseguenze discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, sarà l'ente della riscossione (ovvero l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) a trasmettere agli interessati/singoli creditori, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.
Cosa succede alle somme già pagate?
Lo stesso art. 4 prevede che le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto rimangono definitivamente acquisite.
Per quanto riguarda, invece, le somme versate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, queste saranno imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento oppure, in mancanza a debiti scaduti o in scadenza.
In assenza anche di questi ultimi, le somme saranno rimborsate ai sensi dell'art. 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del d.lgs. n. 112/1999. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso art. 22.
In caso di mancanza erogazione, nel termine di 90 giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato acompensare il relativo importo con le somme da riversare.
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