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Assegno di divorzio: in arrivo la riforma

A seguito del dibattito giurisprudenziale innescato dalla sentenza della Cassazione n. 11504/2017, le regole sull'assegno divorzile potrebbero ben presto cambiare per legge per effetto della proposta n. 506, d'iniziativa della deputata Morani, che, al temine delle audizioni in Commissione Giustizia, si appresta ad approdare nell'Aula di Montecitorio. 

  1. Riforma assegno divorzio: consenso bipartisan
  2. Assegno divorzile: cosa prevede la riforma
  3. Il punto della giurisprudenza
  4. Come sarà il nuovo assegno di divorzio
  5. Divorzio: arriva l'assegno "a tempo"

Riforma assegno divorzio: consenso bipartisan

La calendarizzazione è attesa per inizio aprile, a seguito della presentazione e discussione degli emendamenti alla riforma che ha raccolto un consenso bipartisan. Tra le novità più rilevanti, a seguito delle modifiche all'art. 5 della L. n. 898/1970, emerge quella di un assegno divorzile limitato temporalmente, ma anche lo stop all'esborso in caso di unione civile, nuove nozze o convivenza stabile dell'ex coniuge

La proposta di legge, ricalca quella approvata all'unanimità dalla Commissione Giustizia nella scorsa legislatura, di iniziativa dell'on. Ferranti (atto Camera n. 4605), mai arrivata in aula nonostante sul punto fossero state ascoltate eminenti personalità del mondo del diritto che avevano concordato nel ritenere necessario e opportuno un simile intervento del legislatore. 

Assegno divorzile: cosa prevede la riforma

La nuova proposta, dunque, procede nel solco precedentemente tracciato e punta a fornire risposte normative adeguate alla questione dell'equo bilanciamento degli interessi coinvolti dallo scioglimento del matrimonio.


Una materia particolarmente avvertita dall'opinione pubblica, soprattutto a seguito della vasta risonanza mediatica che hanno avuto alcune decisioni in materia di assegno divorzile, per l'eccessiva entità dell'assegno disposto a favore del coniuge "debole". Lo stesso è avvenuto in occasione di quei casi di cronaca che hanno spesso segnalato le difficili condizioni di vita in cui vengono a trovarsi gli ex coniugi (generalmente i mariti) costretti a corrispondere un assegno che assorbe parte cospicua del loro guadagno.


Il punto della giurisprudenza

Inoltre, non può non tenersi conto del nuovo indirizzo giurisprudenziale emerso in sede di legittimità in materia di assegno divorzile, contrario a quello costantemente seguito in precedenza "appiattito" sulla valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dalla parte richiedente l'assegno. 

Il merito della "rivoluzione" è della c.d. sentenza "Grilli" (n. 11504/2017) con cui la Cassazione ha affermato che l'assegno divorzile può essere concesso solamente all'ex coniuge che non abbia l'autosufficienza economica, che, cioè, non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. 


A tale decisione è poi seguita quella delle Sezioni Unite dello scorso 11 luglio, sent. n. 18287, secondo la quale, ha sottolineato la nuova presidente grillina della Commissione giustizia della Camera, Francesca Businarolo, "occorre considerare anche la durata del matrimonio" e "viene sostenuto che l'assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa". 

In sostanza, ha concluso Businarolo, è apparso "indispensabile un intervento normativo come hanno confermato autorevolissimi esponenti del mondo accademico".

La Relazione introduttiva alla proposta di legge chiarisce la volontà di fissare precise linee normative rispondenti all'esigenza di evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall'altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente debole che abbia confidato nel programma di vita del matrimonio, dedicandosi alla cura della famiglia rinunciando in tal modo a sviluppare una buona formazione professionale e a svolgere una proficua attività di lavoro o di impresa. 

Come sarà il nuovo assegno di divorzio

La proposta prevede che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale possa disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, destinato a equilibrare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi.

Al tal fine, in un ottica di superamento del solo criterio tenore di vita, il giudice dovrà valutare una serie di criteri, in rapporto alla durata del matrimonio, tenendo conto in particolare:
- delle condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi;
- della ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale;
- dell'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; 
- del comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.

Divorzio: arriva l'assegno "a tempo"

Tenendo conto di tali circostanze, qualora la ridotta capacità reddituale del richiedente sia temporanea e transeunte, ovvero dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili, il Tribunale potrà predeterminare la durata dell'assegno. In sostanza, si rende possibile concedere l'assegno divorzile "a tempo" per evitare una ingiustificata corresponsione a tempo indeterminato. 

"Nel momento in cui l'ex coniuge ha la possibilità di avere un'altra entrata - ha dichiarato la deputata dem Morani - come per esempio, la pensione o un lavoro, non si comprende perché debba continuare ad avere l'assegno". Tale tesi ha trovato l'appoggio anche di M5S e Lega.

L'esborso, inoltre, non sarebbe più dovuto in caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno, e pure si esclude che un obbligo di corresponsione dell'assegno sorga nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.

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