Passa ai contenuti principali

Separazione: le sorti del mutuo cointestato

Le sorti del mutuo cointestato contratto da due coniugi possono essere comprese partendo da un punto fermo fondamentale: il mutuo e il matrimonio sono due cose diverse e quindi la circostanza che i contraenti non siano più coniugi o si siano separati non interessa alla banca, che comunque ha di fronte a sé due obbligati dotati di propria e distinta soggettività.

I rapporti con la banca, quindi, devono essere oggetto di un apposito accordo tra gli ex coniugi.

Tale accordo, peraltro, nulla interessa alla banca, per la quale i cointestatari risulteranno per sempre solidalmente obbligati.


In sede di separazione, i coniugi che hanno contratto un mutuo cointestato devono decidere chi si farà carico del pagamento delle rate (se uno solo di essi o entrambi) nell'ambito dei più generali accordi economici e patrimoniali che regoleranno i loro rapporti da separati.

In tal senso godono della massima libertà.


Poiché il mutuo cointestato è di norma relativo a un immobile cointestato, spesso si decide per l'accollo delle rate residue in capo a un coniuge, al quale verrà trasferita anche l'intera proprietà del bene.

Non si tratta tuttavia di una regola.


Purtroppo, non sempre è così semplice giungere a un accordo tra i coniugi che si stanno separando sulle sorti delle rate del mutuo cointestato.

Se non si trova un punto di incontro, non vi è altra strada che quella di interessare della questione il tribunale, che la deciderà tenendo conto, in generale, delle sorti di tutti i rapporti economici e patrimoniali degli ex.


Come si è detto, i rapporti con la banca e i rapporti tra i coniugi separati viaggiano su due piani paralleli e, di conseguenza, a prescindere da chi si farà carico del pagamento delle rate, l'istituto di credito potrà pretendere l'eventuale mancato pagamento di una o più rate da ciascuno dei cointestatari.

Ciò a meno che non si modificano contrattualmente anche i rapporti con la banca, con un accollo formale del mutuo da parte del coniuge individuato come il soggetto obbligato al pagamento delle rate residue. Per l'accollo è indispensabile l'assenso dell'istituto di credito, che potrebbe rifiutarlo se non ci sono adeguate garanzie di solvibilità.



Fonte: Separazione: le sorti del mutuo cointestato https://www.studiocataldi.it/articoli/41934-separazione-le-sorti-del-mutuo-cointestato.asp#ixzz6vPeHIxSx
(www.StudioCataldi.it)


Commenti

Post popolari in questo blog

Decreto riaperture bis: tutte le novità

In vigore il decreto riaperture bis. In pensione il coprifuoco dal 21 giugno, riaprono le palestre e i centri commerciali nel weekend, matrimoni con green pass. Le novità e il testo. Ecco di seguito tutte le novità per le zone gialle: - Via coprifuoco dal 21 giugno Dall'entrata in vigore del decreto (presumibilmente già da mercoledì 19), il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un'ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito. - Consumi nei locali Dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all'interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all'orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti. - Centri commerciali nei festivi Dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi comm

Reato di molestia tramite invio di messaggi

Non rileva ai fini del  reato di molestie  realizzate con il mezzo telefonico che il destinatario degli sms possa bloccare il mittente. Ciò che conta è l'invasività dei messaggi, inviati anche nelle ore serali e con insistenza tale da turbare la quotidianità di chi li riceve. Questo in estrema sintesi quanto emerge dalla  sentenza  della  Cassazione n. 37974/2021

Cartelle non opposte: sanzioni e interessi si prescrivono in 5 anni

Cartelle non opposte: sanzioni e interessi si prescrivono in 5 anni Per la Cassazione se la definitività non deriva da provvedimento giurisdizionale irrevocabile il termine di prescrizione non può che essere di tipo unitario Fonte:  Cartelle non opposte: sanzioni e interessi si prescrivono in 5 anni   (www.StudioCataldi.it)