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Responsabilità medica: con la legge Gelli si può scegliere il foro dell'assicuratore

 La legge Gellisulla responsabilità medica è da poco entrata in vigore e già è stata portata in Tribunale la prima controversia che sfrutta le novità in essa contenute estendendone a pieno i confini, anche per quanto riguarda la scelta del Foro competente.

La vicenda che sarà esaminata nelle aule di giustizia, infatti, ha ad oggetto il decesso di un uomo, per sospetta malnutrizione a seguito di un intervento al ginocchio, verificatasi in due ospedali sardi. Tuttavia, i fratelli della vittima si sono rivolti al Tribunale di Milano.

La riforma Gelli, infatti, ha previsto la possibilità per il paziente vittima di malasanità (o per i suoi eredi) di avviare la causa di risarcimento intentando un'azione diretta verso la compagnia di assicurazione della struttura sanitaria ritenuta responsabile. Di conseguenza, sarà possibile anche adire il foro alternativo della sede legale dell'assicuratore.

Nel caso di specie, pertanto, i legali hanno deciso di spostarsi dalla Sardegna, ove si è verificato l'evento dannoso, al capoluogo lombardo, ove ha la sede legale la compagnia con la quale sono assicurate le strutture sanitarie coinvolte, con l'obiettivo di svincolarsi da eventuali condizionamenti locali.

In particolare, il procedimento che è stato avviato è, come richiesto dalla legge Gelli, quello per accertamento tecnico preventivo(condizione di procedibilità per l'esperimento di un vero e proprio giudizio di cognizione ordinaria), con la conseguenza che il collegio medico-legale nominato potrà offrire, nelle intenzioni dei danneggiati, maggiori garanzie di terzietà di quello che avrebbe potuto essere nominato in Sardegna.

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