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Processo civile telematico: serve l'attestazione di conformità per la copia cartacea della notifica via Pec Per la Cassazione, se la notifica della sentenza è eseguita a mezzo pec, la copia cartacea del messaggio deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità, altrimenti il ricorso è improcedibile

- Ove la notifica della sentenza sia eseguita a mezzo pec, la copia cartacea del messaggio di posta elettronica deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità a pena di improcedibilità del ricorso in cassazione. Così ha statuito la sesta sezione civile della Suprema Corte, con ordinanza n. 3446/2018 (sotto allegata).

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d'appello di Catania respingeva l'appello proposto dagli eredi contro la sentenza del tribunale che aveva respinto l'opposizione al decreto con cui una finanziaria aveva ingiunto al de cuius, quale fideiussore di una srl, il pagamento di oltre 50milioni di vecchie lire con accessori e spese.

Gli eredi ricorrevano pertanto in Cassazione ma per gli Ermellini il ricorso è improcedibile.

Improcedibilità del ricorso per cassazione

Ricordano infatti nell'ordinanza che, "in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacce del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente e:v art. 3-bis, comma 5, della 1. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. n. 17450/2017; Cass. n. 24292/2017)".

Nel caso in esame, invece, la notifica della sentenza era stata eseguita con modalità telematiche ma la copia cartacea del messaggio di porta elettronica pervenuto al destinatario

mancava dell'attestazione di conformità del difensore del ricorrente e il ricorso per cassazione (notificato anch'esso per via telematica) non regge alla prova c.d. di resistenza. Da qui l'improcedibilità del ricorso.

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