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Equitalia: rottamazione anche per il sovraindebitamento

Equitalia: rottamazione anche per il sovraindebitamento

In allegato il modulo e le istruzioni per presentarlo

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È stato pubblicato in questi giorni da Equitalia l'apposito modello per aderire alla definizione agevolata delle cartelle "per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore". Come disposto, infatti, dal d.l. n. 193/2016 (convertito dalla l. n. 225/2016), potranno aderire alla rottamazione di cartelle e carichi pendenti compresi tra il 2000 e il 2016, anche i contribuenti con carichi riferiti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento relative ad accordi di composizione della crisi con i creditori e al piano del consumatore.

Anche in tale caso, i contribuenti possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, interessi di mora, di dilazione e sanzioni aggiuntive ex art. 27, comma 1, d.lgs. n. 46/1999. 

Ai fini dell'adesione alla definizione agevolata il debitore deve compilare dunque l'apposito modulo DA2 (disponibile qui sotto allegato) in ogni sua parte, anche online, stamparlo, firmarlo e inviarlo con le ordinarie modalità fissate da Equitalia: ossia presentarlo presso gli sportelli dell'agente della riscossione o inviarlo telematicamente alla casella mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento (http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/Elenco-caselle-PEC_definizione-agevolata.pdf), unitamente alla copia del documento di identità. 

In tutti gli altri casi dovrà essere utilizzato il modulo DA1 (qui sotto allegato). 

Procedura, scadenze e regole generali

Si ricorda, innanzitutto, che le somme che rientrano nelle definizione agevolata sono tutti i carichi affidati ad Equitalia tra il 2000 ed il 2016.

La scadenza per aderire al condono è stata prorogata al 31 marzo del 2017. Si tratta dell'ultima data utile entro la quale potrà essere presentata istanza per l'accesso, anche con il nuovo modulo DA2. 

Quanto ai soggetti che possono aderire al condono, è importante chiarire che chi aveva carichi pendenti anche vecchi, ma non aveva mai aderito ad una rateazione, o chi aveva carichi pendenti ed era decaduto dalla precedente rateazione entro ottobre 2016, non ha nessun limite per la richiesta di adesione al condono.

Diverso invece il caso di chi aveva in corso una rateazione e non è decaduto dalla stessa. 

In questo ultimo caso infatti Equitalia ha chiarito che, per poter beneficiare della definizione agevolata delle cartelle, è necessario che il contribuente paghi fino all'ultima rata del 2016, ovvero tutte le rate fino al 31 dicembre del 2016.

Nel caso in cui non risultino regolari tutti i pagamenti, il contribuente non potrà usufruire della definizione agevolata.

Nessun limite anche per chi ha un contenzioso in corso con Equitalia.

In questo caso infatti è sufficiente che ci sia una rinuncia espressa al contenzioso in corso o per le cartelle per cui si chiede la rottamazione.

Entro il 31 maggio del 2017 Equitalia comunicherà al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute e le scadenze delle rate, inviando i bollettini di pagamento. 

In ultimo, è bene ricordare che coloro che sono ammessi alla rateizzazione ma che non rispettano le scadenze previste (la prima entro luglio 2017), non pagando anche una sola rata o pagando in maniera ridotta o in ritardo, perderanno tutti i benefici della definizione agevolata e gli eventuali versamenti fatti verranno acquisiti come acconto dell'importo totale dovuto.

Per approfondimenti, vai alla guida completa sulla rottamazione delel cartelle

http://www.studiocataldi.it/articoli/23926-equitalia-guida-alla-rottamazione-delle-cartelle.asp

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