Ciò non si realizza quando, pur trovandosi il pedone fuori dalle strisce, il conducente sia in un'area costeggiata da case ed esercizi commerciali su ambo i lati e debba, pertanto, considerare possibile l'eventuale sopravvenienza di pedoni e mantenere un livello di attenzione idoneo per evitare l'investimento.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 39474/2016 (qui sotto allegata) che, nel caso esaminato, pur riconoscendo un concorso colposo del danneggiato del 35%, ha ritenuto non potersi escludere che il conducente che l'aveva investito, cagionandone la morte, potesse andare esente da colpa.
In realtà, precisano gli Ermellini, dal momento che la vittima era una persona di più di sessant'anni, non è plausibile che questa fosse in grado di compiere uno scatto repentino e così veloce da raggiungere la linea di mezzeria nel breve lasso di tempo intercorso tra il passaggio della macchina che precedeva l'imputato ed il sopraggiungere di quella dello stesso.
In particolare, occorre precisare che (contrariamente a quanto affermato dal ricorrente) la sentenza impugnata non afferma mai che la zona interessata dall'incidente fosse buia, ma soltanto che la stessa non era servita da illuminazione pubblica, ma, ciononostante, godeva di sufficiente illuminazione indotta dalle luci degli esercizi e degli insediamenti posti al lato della sede stradale nonché dall'azione dei fanali delle numerose autovetture transitanti in entrambi i sensi di marcia.
Neppure può escludersi che la vittima non fosse visibile per il solo fatto che lo stesso indossava abiti scuri: infatti, la moglie del conducente, seduta nel posto passeggero al lato del marito, ha affermato di aver visto la sagoma della vittima.
Logicamente, pertanto, il giudice d'appello ha ritenuto che, in presenza delle suddette condizioni di illuminazione, era ben possibile, per un conducente vigile e diligente, avvedersi della presenza del pedone. Di conseguenza, seppur la vittima ha tenuto una condotta poco prudente, attraversando in assenza di apposito attraversamento e in condizioni di traffico sostenuto, non si può ritenere che il suo comportamento integri una causa eccezionale, del tutto atipica, imprevista ed imprevedibile da sola idonea a causare l'evento lesivo e, quindi, tale da escludere qualsivoglia profilo di colpa del conducente.
In altre parole, concludono gli Ermellini, "quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di un'autovettura, pur non trovandosi nell'immediata prossimità di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l'eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un'andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli".
Non può, insomma, ritenersi eccezionale e imprevedibile che, nelle vicinanze di un bar, qualcuno decida di attraversare anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo: dunque il conducente dell'autovettura deve tenere in debita considerazione tale eventualità.
Inoltre, i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi e, quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni e sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità.
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