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La donazione di denaro tra genitore e figlio

Le elargizioni di denaro effettuate con spirito di liberalità tra parenti in linea retta sono soggette agli oneri formali di cui all'art. 782 c.c. e devono, pertanto, rivestire la forma dell'atto pubblico a pena di nullità salvo che si tratti di donazioni di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c., nel qual caso possono essere concluse anche mediante comportamento concludente, come la materiale dazione del denaro. Se l'importo della donazione di denaro eccede i 3.000 euro, tuttavia, in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio, la somma non può essere corrisposta in contanti ma con modalità di trasferimento tracciabili. Nel caso in cui il trasferimento venga realizzato a mezzo assegno, in particolare, si ritiene che oggetto della donazionesia non tanto il denaro quanto lo stesso titolo all'ordine che, di conseguenza, deve essere descritto nel contratto di donazionenel rispetto dei requisiti di forma positivamente imposti.

Dal punto di vista fiscale, per le donazioni di denaro tra genitori e figli non è dovuta l'imposta di donazione quando il trasferimento sia di modico valore e sino al limite della franchigia, pari a 1.000.000 euro, oltre la quale l'imposta va corrisposta con aliquota del 4% sull'importo eccedente, mentre è sempre dovuta l'imposta di registro, attualmente stabilita nella misura fissa di 200 euro (cfr. Cass. n. 6096/2016).

Quando il genitore trasferisce al figlio il denaro necessario per l'acquisto di un immobile, invece, si realizza un'ipotesi di donazioneindiretta ex art. 809 c.c. In tal caso, infatti, il denaro rappresenta unicamente il mezzo per l'acquisto dell'immobile, reale fine della donazione, cosicché "il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione(indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto" (Cass. n. 18541/2014).

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