Passa ai contenuti principali

Danno alla salute e malattia professionale del lavoratore: le regoledella domanda di risarcimento


Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione sez. 6 civile n. 7840/2016


 La malattia professionale si contrae a causa di lavorazioni alle quali è adibito il lavoratore. Si tratta di una vera e propria aggressione rivolta all'organismo del lavoratore e connessa all'attività svolta, in grado di alterare lo stato di salute ed essere causa di riduzione della capacità lavorativa. 
In caso di domanda per il risarcimento del danno riguardante una malattia professionale proposta dal dipendente nei confronti del datore di lavoro e attinente a inadeguatezza delle condizioni di lavoro, la giurisprudenza ci aiuta a capire quali sono i criteri da seguire in giudizio per la prova del fatto e delle conseguenze sulla salute dell'interessato. 
In particolare, lo spunto sul tema viene dalla sentenza n. 7840/2016 della Corte di Cassazione civile. 
Una causa passata per i tre gradi di giudizio con domanda di risarcimento accolta in primo grado, respinta poi in secondo grado e dalla stessa Cassazione.
L'utilità della pronuncia salta fuori proprio scavando tra i motivi di rigetto del ricorso alla Suprema Corte.
Andiamo quindi a scoprire le "regole" per arrivare alla prova del risarcimento reclamato con l'azione legale del lavoratore contro il datore.
1) In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni causati al lavoratore, quest'ultimo non deve provare la colpa dell'altra parte, ma è soggetto all'onere di allegare e provare l'esistenza del fatto materiale e le regole di condotta che assume essere violate;
2) egli deve provare che il datore / debitore ha posto in essere un comportamento contrario alle regole generali di correttezza e buona fede nell'ambito del rapporto lavorativo;
3) se ricorre un caso di danno alla salute del lavoratore, gli oneri probatori spettanti al datore e al lavoratore sono ripartiti diversamente dall'Ordinamento: in pratica sono modulati sul contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse: 

3a) siano espressamente definite per legge (o da altra fonte vincolante) in relazione alla valutazione di rischi specifici, oppure 

3b) debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c. che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza;

4) nel caso "3a", la prova che incombe sul datore si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, cioè dimostrando che non c'è inadempimento e che manca il nesso tra questo e il danno;

5) nel caso "3b", la prova liberatoria che incombe sul datore è collegata alla diligenza messa in campo e comunque ritenuta esigibile nella specifica situazione e nella predisposizione delle misure di sicurezza necessarie (qui è il datore che deve dimostrare di aver adottato comportamenti specifici che, pur non stabiliti per legge, siano suggeriti da conoscenze sperimentali, tecniche, da standard di sicurezza normalmente osservati, o ancora siano riferibili a fonti analoghe).

Come comportarsi in casi simili

Nel caso in cui il dipendente assume di aver subito un danno alla salute a causa delle inadeguate condizioni di lavoro, il successo della sua domanda di risarcimento dipende dal rispetto delle regole sulla prova illustrate.

Commenti

Post popolari in questo blog

Decreto riaperture bis: tutte le novità

In vigore il decreto riaperture bis. In pensione il coprifuoco dal 21 giugno, riaprono le palestre e i centri commerciali nel weekend, matrimoni con green pass. Le novità e il testo. Ecco di seguito tutte le novità per le zone gialle: - Via coprifuoco dal 21 giugno Dall'entrata in vigore del decreto (presumibilmente già da mercoledì 19), il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un'ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito. - Consumi nei locali Dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all'interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all'orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti. - Centri commerciali nei festivi Dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi comm

Reato di molestia tramite invio di messaggi

Non rileva ai fini del  reato di molestie  realizzate con il mezzo telefonico che il destinatario degli sms possa bloccare il mittente. Ciò che conta è l'invasività dei messaggi, inviati anche nelle ore serali e con insistenza tale da turbare la quotidianità di chi li riceve. Questo in estrema sintesi quanto emerge dalla  sentenza  della  Cassazione n. 37974/2021

Cartelle non opposte: sanzioni e interessi si prescrivono in 5 anni

Cartelle non opposte: sanzioni e interessi si prescrivono in 5 anni Per la Cassazione se la definitività non deriva da provvedimento giurisdizionale irrevocabile il termine di prescrizione non può che essere di tipo unitario Fonte:  Cartelle non opposte: sanzioni e interessi si prescrivono in 5 anni   (www.StudioCataldi.it)