Passa ai contenuti principali

Quando il pignoramento supera di molto il valore del credito

Ai sensi dell'art. 491 c.p.c. l'esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento. Con la procedura esecutiva, infatti, il creditore procedente mira ad ottenere la soddisfazione del suo diritto di credito attraverso la vendita all'asta delle somme pignorate secondo le modalità che vengono definite dal giudice dell'esecuzione. A seguito della vendita, quindi, al creditore sarà assegnato quanto di sua spettanza.
Ai sensi dell'art. 496 c.p.c. Il debitore, laddove ritenga che il valore delle cose pignorate risulti di gran lunga eccedente rispetto al credito può presentare istanza affinché, previa audizione dle creditore, venga disposta la riduzione. È opportuno precisare come detta operazione possa essere disposta anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. La norma infatti prevede testualmente che "Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento". Giova precisare come la giurisprudenza abbia ritenuto che l'istanza di riduzione del pignoramento non possa essere promossa per la prima volta nel giudizio di opposizione all'esecuzione rimanendo estranea allo stesso (Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 1992, n. 1321). Ancora, sempre la giurisprudenza di legittimità, è pervenuta ad ammettere che, con riferimento ai beni sottoposti a pegno o ipoteca, "Se si delinea una situazione di eccesso nell'assoggettamento a pignoramento nel corso di una procedura esecutiva, può essere disposta la riduzione del pignoramento anche se abbia l'effetto di liberare dal vincolo alcuni beni immobili ipotecati, purché rimangano assoggettati al pignoramento altri immobili ipotecati in misura sufficiente a soddisfare i creditori (Cassazione civile sez. III 16 gennaio 2006 n. 702). Questa operazione non determina come conseguenza la sottrazione del bene al vincolo della prelazione, che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se il credito risulterà insoddisfatto. La riduzione del pignoramento, attivabile anche d'ufficio dal Giudice dell'Esecuzione, può essere promossa anche solo da alcuni debitori ma, laddove vi siano più condebitori in solido, ritiene la giurisprudenza che "anche nella eventuale concentrazione e conservazione del vincolo esecutivo sui beni di uno soltanto dei condebitori, il quale non può dolersi dell'adozione del provvedimento che, sebbene vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo"(Cassazione civile sez. III 16 gennaio 2006 n. 702).

Commenti

Post popolari in questo blog

Divorzio: niente assegno per chi guadagna più di mille euro

Divorzio: niente assegno per chi guadagna più di mille euro Per il Tribunale di Milano parametro di riferimento per stabilire si vi sia una autosufficienza economica può essere la soglia reddituale prevista per accedere al patrocinio a spese dello Stato Già con la recente sentenza  n.  11504/2017  la Corte di Cassazione aveva (definitivamente?)  abbandonato il criterio del tenore di vita  per stabilire se l'ex coniuge avesse diritto (e in che misura) all' assegno di mantenimento  (Vedi:  Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni ). La Cassazione aveva dato rilevanza piuttosto al criterio della " indipendenza economica ". Una nuova pronuncia, del Tribunale di Milano, sembra ora aver tirato in ballo un nuovo criterio di valutazione: quello dell'" non autosufficienza economica " che dovrebbe costituire una sorta di perfezionamento del criterio della " indipendenza economica" . Cerchiamo di ricostruire le tappe di qu...

Responsabilità medica: cosa fare prima di agire in giudizio

I pazienti che ritengono di essere stati  vittima di un errore sanitario , prima di procedere con l'azione giudiziaria nei confronti del medico o della struttura sanitaria (o delle loro assicurazioni) devono svolgere alcune indispensabili attività preliminari. Consulenza di parte Innanzitutto è necessario rivolgersi a un medico  specialista del settore  della medicina di interesse per chiedere una consulenza volta a valutare l'effettiva sussistenza di un errore tale da giustificare un risarcimento. La medicina, infatti, non è una scienza esatta e talvolta si tende a imputare all'inadeguato operato del medico una conseguenza di una terapia o di un intervento che, in realtà, non poteva essere evitata o che, comunque, non è imputabile al sanitario. Chiedere la consulenza di uno specialista, eventualmente in affiancamento al proprio avvocato, eviterà quindi di fare un buco nell'acqua. La richiesta di risarcimento Una volta che si è acquisito un valido fondamento per la prop...

Cassazione: reato non mantenere i figli indipendentemente dall'età

Per la Cassazione va punito il mero inadempimento degli obblighi stabiliti dal giudice anche verso i maggiorenni, purché economicamente non autonomi Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 8883/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso dell'imputato e confermando la sua condanna per il reato di cui agli artt. 12-sexies della legge n. 898/1970 e 570, secondo comma, del  codice penale . La vicenda Questi aveva ripetutamente  fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore , affidato alla madre, omettendo di versare la somma mensile fissata per il mantenimento dal Tribunale con la sentenza di  divorzio .  In Cassazione, l'imputato deduce l'illegittimità della pena applicata avendo la Corte d'appello operato un'errata commistione tra la disciplina di cui agli artt. 570 c.p. e 12-sexies legge cit. nel dare quantificazione alla pena. La difesa sostiene che l'art. 12-sexies cit. operi un richiamo al primo e non al se...