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Quando il pignoramento supera di molto il valore del credito

Ai sensi dell'art. 491 c.p.c. l'esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento. Con la procedura esecutiva, infatti, il creditore procedente mira ad ottenere la soddisfazione del suo diritto di credito attraverso la vendita all'asta delle somme pignorate secondo le modalità che vengono definite dal giudice dell'esecuzione. A seguito della vendita, quindi, al creditore sarà assegnato quanto di sua spettanza.
Ai sensi dell'art. 496 c.p.c. Il debitore, laddove ritenga che il valore delle cose pignorate risulti di gran lunga eccedente rispetto al credito può presentare istanza affinché, previa audizione dle creditore, venga disposta la riduzione. È opportuno precisare come detta operazione possa essere disposta anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. La norma infatti prevede testualmente che "Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento". Giova precisare come la giurisprudenza abbia ritenuto che l'istanza di riduzione del pignoramento non possa essere promossa per la prima volta nel giudizio di opposizione all'esecuzione rimanendo estranea allo stesso (Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 1992, n. 1321). Ancora, sempre la giurisprudenza di legittimità, è pervenuta ad ammettere che, con riferimento ai beni sottoposti a pegno o ipoteca, "Se si delinea una situazione di eccesso nell'assoggettamento a pignoramento nel corso di una procedura esecutiva, può essere disposta la riduzione del pignoramento anche se abbia l'effetto di liberare dal vincolo alcuni beni immobili ipotecati, purché rimangano assoggettati al pignoramento altri immobili ipotecati in misura sufficiente a soddisfare i creditori (Cassazione civile sez. III 16 gennaio 2006 n. 702). Questa operazione non determina come conseguenza la sottrazione del bene al vincolo della prelazione, che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se il credito risulterà insoddisfatto. La riduzione del pignoramento, attivabile anche d'ufficio dal Giudice dell'Esecuzione, può essere promossa anche solo da alcuni debitori ma, laddove vi siano più condebitori in solido, ritiene la giurisprudenza che "anche nella eventuale concentrazione e conservazione del vincolo esecutivo sui beni di uno soltanto dei condebitori, il quale non può dolersi dell'adozione del provvedimento che, sebbene vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo"(Cassazione civile sez. III 16 gennaio 2006 n. 702).

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