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Sovraindebitamento: ecco la riforma

Sovraindebitamento: ecco la riforma

Il ddl all'esame della commissione giustizia propone di modificare la disciplina per rispondere ai limiti oggettivi e applicativi che la connotano

donna stressata dai debiti

La commissione giustizia della Camera ha avviato l'analisi di un disegno di legge delega importante in materia di crisi di impresa e fallimento: quello predisposto dalla commissione Rodorf per rispondere all'esigenza, ritenuta ormai imprescindibile, di riformare la disciplina del sovraindebitamento per superare i limiti oggettivi ed applicativi che connotano la sua attuale fisionomia, come disegnata dalla legge numero 3/2012. 

In attesa della scadenza del termine del 21 novembre fissato per la presentazione degli emendamenti, vediamo in breve cosa prevede il ddl (qui sotto allegato) con riferimento al sovraindebitamento

L'articolo di riferimento è il 9: in esso vengono infatti indicati i principi e i criteri direttivi con i quali il Governo dovrà provvedere a riordinare e semplificare la disciplina.

Debitori assoggettabili alla disciplina

Innanzitutto si prevede che le categorie di debitori assoggettabili alla procedurasiano specificate anche attenendosi a un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo.

In particolare tra di essi devono essere compresi le persone fisiche e gli enti che non possono essere assoggettati alla procedura di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale.

Inoltre il Governo dovrà individuare i criteri per coordinare le procedure di sovraindebitamento che riguardano soggetti appartenenti alla stessa famiglia.

Apertura alle persone giuridiche

L'esdebitazione, poi, dovrebbe essere aperta anche alle persone giuridiche.

A tal fine è però imprescindibile che non ricorrano né ipotesi di frode ai creditori né ipotesi di inadempimento volontario del piano o dell'accordo.

L'ammissione avverrebbe su domanda e con una procedura semplificata.

Soluzioni liquidatorie ed esclusione dell'esdebitazione

Un altro spazio di intervento riguarda la disciplina delle soluzioni necessarie per favorire la continuazione dell'attività del debitore e delle modalità con le quali esse, anche ad istanza del debitore, possono essere convertite in soluzioni liquidatorie.

Si prevede, peraltro, che queste ultime rappresentino l'unica possibilità, con preclusione dell'esdebitazione, nell'ipotesi in cui la crisi o l'insolvenza siano frutto di un comportamento fraudolento o in malafede del debitore.

Apertura delle soluzioni liquidatorie

Le soluzioni liquidatoriedovrebbero essere aperte su iniziativa dei creditori e anche in pendenza di procedure esecutive individuali.

L'iniziativa, invece, sarebbe del pubblico ministero in tutte le ipotesi in cui l'insolvenza riguardi l'imprenditore.

Conversione in procedura liquidatoria

Il testo all'esame della commissione giustizia prevede poi che l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria sia attribuita anche ai creditori e al pubblico ministero nei casi in cui si siano verificati frode o inadempimento.

Debitore meritevole

Il debitore meritevole che non può offrire nessuna utilitàneanche futura o indiretta ai creditori dovrebbe poter accedere all'esdebitazione, per una sola volta. Resta comunque fermo il suo obbligo, in caso di sopravvenienza di utilità, di pagare il debito entro il triennio.

Preclusioni

Nel testo del d.d.l. si legge che, nel riformare la materia, il Governo dovrà impedire che i soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti a quello in cui propongono la domanda e quelli che hanno comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte possano accedere alle procedure.

L'accesso dovrà essere inoltre precluso anche in caso di frode accertata.

Misure protettive e sanzionatorie

La riforma passerebbe anche per le misure protettive e le misure sanzionatorie.

Le prime dovrebbero ispirarsi a quelle del concordato preventivo ed essere revocabili su istanza dei creditori o, in caso di frode a questi ultimi, d'ufficio.

Con riferimento alle misure sanzionatorie, invece, il d.d.l. sancisce che esse possano essere anche di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione. I destinatari sono individuati nei creditori che, con colpa, contribuiscano all'aggravamento della situazione di sovraindebitamento.

Altre novità

L'oggetto del disegno di legge, in ogni caso, non si esaurisce nella riforma della procedura di sovraindebitamento.

Esso, infatti, tocca numerosi altri aspetti delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, occupandosi, ad esempio, di gruppi di impresa, di procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di piani attestati di risanamento, di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale.

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