Con questa motivazione, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva assolto un ginecologo dall'accusa di aver provocato, con il proprio comportamento omissivo, il decesso di un nascituro (Cass. N. 37617/2021
La responsabilità medica non è esclusa dal rispetto delle linee guida
- Linee guida e responsabilità medica
- Il dovere di valutare l'applicabilità al caso concreto
- Il richiamo alla legge Gelli-Bianco
Linee guida e responsabilità medica
Non è sufficiente, per un medico, attenersi alle linee guida ospedaliere per non incorrere in responsabilità colposa, se le stesse non risultano adeguate al caso concreto.Con questa motivazione, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva assolto un ginecologo dall'accusa di aver provocato, con il proprio comportamento omissivo, il decesso di un nascituro (Cass. N. 37617/2021, sotto allegata).
Secondo la Suprema Corte, l'errore dei giudici della corte d'appello consiste nell'aver ritenuto esclusa la responsabilità del medico per il semplice fatto che l'attività diagnostica da questi posta in essere risultava rispondente a quanto previsto dalle linee guida dell'ospedale.
Per la sentenza in oggetto, infatti, "giova ricordare che il formale rispetto delle linee guida vigenti presso il nosocomio non poteva (e non può) considerarsi esaustivo ai fini dell'esclusione della responsabilità del ginecologo: ciò in quanto le linee guida, lungi dall'atteggiarsi come regole di cautela a carattere normativo, costituiscono invece raccomandazioni di massima che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l'adattabilità nel singolo caso concreto
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