In virtù del decreto legge n. 69/2013, che ha aggiunto il numero 12-bis all'articolo 2643 del c.c., oggi è possibile usucapire un bene ricorrendo alla mediazione
L'istituto dell'usucapione
L'istituto dell'usucapione, disciplinato dagli articoli 1158 e ss del codice civile, configura una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario. Rappresenta, dunque, la modalità di acquisto di un diritto che si compie mediante il possesso continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto. Le tempistiche necessarie per usucapire un certo bene variano a seconda delle circostanze. L'usucapione ordinaria richiede 20 anni per i beni immobili e 10 anni per i beni mobili; per l'usucapione abbreviata, invece, sono necessari 10 anni per i beni immobili e 3 anni per i beni mobili registrati (oltre alla buona fede nell'acquisto del possesso, all'esistenza di un titolo e alla sua trascrizione).
Usucapione in mediazione: come fare
Fino al 2013, l'accertamento dell'usucapione poteva avvenire esclusivamente tramite una sentenza emessa da un tribunale. In virtù del decreto legge n. 69/2013, che ha aggiunto il numero 12-bis all'articolo 2643 del c.c., oggi è, invece, possibile usucapire un bene, ricorrendo alla mediazione, con notevoli vantaggi di tempi e di costi rispetto a quanto avviene con la procedura "ordinaria".
E' opportuno precisare, inoltre che ai sensi dell'art. 5 del dl 28/2010 la domanda avanzata per dichiarare l'avvenuta usucapione è da considerarsi come relativa a «controversie in materia di diritti reali» e come tale soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione.
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