Passa ai contenuti principali

In arrivo il reato per chi diffonde telefonate e video registrati di nascosto

Sarà presto reato la diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. Il decreto destinato a rivedere la disciplina delle intercettazioni, attuativo della delega contenuta nella legge di riforma del processo penale, è stato approvato infatti in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed è ora partito alla volta della Commissione giustizia per i pareri. La nuova fattispecie delittuosa, già annunciata nei mesi scorsi, ha quindi iniziato a prendere una forma concreta. 

Leggi anche: Carcere fino a 4 anni per chi registra telefonate di nascosto e le diffonde

Art. 617-septies c.p. 

In particolare, il reato sembrerebbe dover prendere il suo posto all'interno del codice penale con l'introduzione di un nuovo apposito articolo: il numero 617-septies, rubricato "Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente".

Condotta sanzionata

La condotta sanzionata dalla norma, nel pieno spirito della legge delega sulle intercettazioni, è quella di chi diffonde riprese audio o video compiute fraudolentemente o registrazioni fraudolente di conversazioni telefoniche o telematiche che sono svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa.

L'agente, nel porre in essere un simile comportamento, deve perseguire il fine di recare danno all'altrui reputazione o all'altrui immagine.

Punibilità e pena

Il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente è punito dal nuovo articolo 617-septies c.p. con una pena abbastanza severa, ovverosia la reclusione fino a quattro anni. E' comunque necessaria la querela della persona offesa.

Non solo: in alcuni casi, poi, la punibilità è esclusa.

Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui la diffusione delle riprese o delle registrazioni consegua direttamente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario e delle ipotesi in cui essa sia connessa all'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.


Commenti

Post popolari in questo blog

Divorzio: niente assegno per chi guadagna più di mille euro

Divorzio: niente assegno per chi guadagna più di mille euro Per il Tribunale di Milano parametro di riferimento per stabilire si vi sia una autosufficienza economica può essere la soglia reddituale prevista per accedere al patrocinio a spese dello Stato Già con la recente sentenza  n.  11504/2017  la Corte di Cassazione aveva (definitivamente?)  abbandonato il criterio del tenore di vita  per stabilire se l'ex coniuge avesse diritto (e in che misura) all' assegno di mantenimento  (Vedi:  Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni ). La Cassazione aveva dato rilevanza piuttosto al criterio della " indipendenza economica ". Una nuova pronuncia, del Tribunale di Milano, sembra ora aver tirato in ballo un nuovo criterio di valutazione: quello dell'" non autosufficienza economica " che dovrebbe costituire una sorta di perfezionamento del criterio della " indipendenza economica" . Cerchiamo di ricostruire le tappe di qu...

Responsabilità medica: cosa fare prima di agire in giudizio

I pazienti che ritengono di essere stati  vittima di un errore sanitario , prima di procedere con l'azione giudiziaria nei confronti del medico o della struttura sanitaria (o delle loro assicurazioni) devono svolgere alcune indispensabili attività preliminari. Consulenza di parte Innanzitutto è necessario rivolgersi a un medico  specialista del settore  della medicina di interesse per chiedere una consulenza volta a valutare l'effettiva sussistenza di un errore tale da giustificare un risarcimento. La medicina, infatti, non è una scienza esatta e talvolta si tende a imputare all'inadeguato operato del medico una conseguenza di una terapia o di un intervento che, in realtà, non poteva essere evitata o che, comunque, non è imputabile al sanitario. Chiedere la consulenza di uno specialista, eventualmente in affiancamento al proprio avvocato, eviterà quindi di fare un buco nell'acqua. La richiesta di risarcimento Una volta che si è acquisito un valido fondamento per la prop...

Danno alla salute e malattia professionale del lavoratore: le regoledella domanda di risarcimento

Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione sez. 6 civile n. 7840/2016   La malattia professionale si contrae a causa di lavorazioni alle quali è adibito il lavoratore. Si tratta di una vera e propria aggressione rivolta all'organismo del lavoratore e connessa all'attività svolta, in grado di alterare lo stato di salute ed essere causa di riduzione della capacità lavorativa.  In caso di domanda per il risarcimento del  danno  riguardante una  malattia professionale  proposta dal dipendente nei confronti del datore di lavoro e attinente a inadeguatezza delle condizioni di lavoro, la giurisprudenza ci aiuta a capire quali sono i  criteri  da seguire in giudizio per la prova del fatto e delle conseguenze sulla salute dell'interessato.  In particolare,  lo spunto sul tema viene dalla sentenza n. 7840/2016 della Corte di Cassazione civile.  Una causa passata per i tre gradi di giudizio con domanda di...