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In arrivo il reato per chi diffonde telefonate e video registrati di nascosto

Sarà presto reato la diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. Il decreto destinato a rivedere la disciplina delle intercettazioni, attuativo della delega contenuta nella legge di riforma del processo penale, è stato approvato infatti in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed è ora partito alla volta della Commissione giustizia per i pareri. La nuova fattispecie delittuosa, già annunciata nei mesi scorsi, ha quindi iniziato a prendere una forma concreta. 

Leggi anche: Carcere fino a 4 anni per chi registra telefonate di nascosto e le diffonde

Art. 617-septies c.p. 

In particolare, il reato sembrerebbe dover prendere il suo posto all'interno del codice penale con l'introduzione di un nuovo apposito articolo: il numero 617-septies, rubricato "Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente".

Condotta sanzionata

La condotta sanzionata dalla norma, nel pieno spirito della legge delega sulle intercettazioni, è quella di chi diffonde riprese audio o video compiute fraudolentemente o registrazioni fraudolente di conversazioni telefoniche o telematiche che sono svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa.

L'agente, nel porre in essere un simile comportamento, deve perseguire il fine di recare danno all'altrui reputazione o all'altrui immagine.

Punibilità e pena

Il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente è punito dal nuovo articolo 617-septies c.p. con una pena abbastanza severa, ovverosia la reclusione fino a quattro anni. E' comunque necessaria la querela della persona offesa.

Non solo: in alcuni casi, poi, la punibilità è esclusa.

Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui la diffusione delle riprese o delle registrazioni consegua direttamente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario e delle ipotesi in cui essa sia connessa all'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.


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