Passa ai contenuti principali

Responsabilità medica: nell'equipe le condotte dei singoli si inseriscono in un'unica area di rischio

l medico che lavora in equipe non può sottrarsi dalla responsabilità per il danno cagionato a un paziente nel corso di un intervento chirurgico limitandosi ad addurre la colpa del sanitario che ha agito prima.

A tale proposito, con la recente sentenza numero 50038/2017del 31 ottobre scorso (qui sotto allegata) la Corte di cassazione ha avuto infatti modo di ricordare cosa comporta, dal punto di vista della responsabilità professionale, la cooperazione tra più sanitari.

Convergenza di tutte le attività

Tale cooperazione in particolare, anche se le singole attività non sono contestuali, impone a ogni sanitario innanzitutto il rispetto dei canoni di diligenza e prudenza richiesti dalle mansioni specificamente svolte. Ma non solo: è fondamentale che ciascun medico dell'equipe osservi anche gli obblighi che derivano dalla convergenza di tutte le attività svolte dal gruppo verso l'unico e comune fine.

Di conseguenza, il medico che non ha osservato una regola precauzionale su cui si innesta la condotta colposa di un altro medico, non può sottrarsi da responsabilità invocando il principio di affidamento. La sua responsabilità, infatti, per i giudici "persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità".

La vicenda

Nel caso di specie, la vicenda aveva ad oggetto il decesso di un paziente a seguito di una trasfusione di sangue incompatibile con il suo gruppo sanguigno.

Per la Corte d'appello, l'intera l'equipe andava quindi condannata per omicidio colposo, posto che le condotte dei singoli sanitari si inserivano tutte nella medesima area di rischio. Del resto, come si legge in sentenza, "il rischio riconducibile a ciascuna delle condotte non è mai rischio nuovo ma è sempre il medesimo, tipicamente evolutosi nei successivi passaggi verso l'evento già in origine prevedibile".

Tale posizione è perfettamente condivisa dalla Cassazione, dinanzi alla quale, tuttavia, due sanitari sono riusciti a farla franca per estinzione del reato per prescrizione, mentre i ricorsi degli altri due sono stati dichiarati completamente inammissibili.

Commenti

Post popolari in questo blog

Divorzio: niente assegno per chi guadagna più di mille euro

Divorzio: niente assegno per chi guadagna più di mille euro Per il Tribunale di Milano parametro di riferimento per stabilire si vi sia una autosufficienza economica può essere la soglia reddituale prevista per accedere al patrocinio a spese dello Stato Già con la recente sentenza  n.  11504/2017  la Corte di Cassazione aveva (definitivamente?)  abbandonato il criterio del tenore di vita  per stabilire se l'ex coniuge avesse diritto (e in che misura) all' assegno di mantenimento  (Vedi:  Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni ). La Cassazione aveva dato rilevanza piuttosto al criterio della " indipendenza economica ". Una nuova pronuncia, del Tribunale di Milano, sembra ora aver tirato in ballo un nuovo criterio di valutazione: quello dell'" non autosufficienza economica " che dovrebbe costituire una sorta di perfezionamento del criterio della " indipendenza economica" . Cerchiamo di ricostruire le tappe di qu...

Responsabilità medica: cosa fare prima di agire in giudizio

I pazienti che ritengono di essere stati  vittima di un errore sanitario , prima di procedere con l'azione giudiziaria nei confronti del medico o della struttura sanitaria (o delle loro assicurazioni) devono svolgere alcune indispensabili attività preliminari. Consulenza di parte Innanzitutto è necessario rivolgersi a un medico  specialista del settore  della medicina di interesse per chiedere una consulenza volta a valutare l'effettiva sussistenza di un errore tale da giustificare un risarcimento. La medicina, infatti, non è una scienza esatta e talvolta si tende a imputare all'inadeguato operato del medico una conseguenza di una terapia o di un intervento che, in realtà, non poteva essere evitata o che, comunque, non è imputabile al sanitario. Chiedere la consulenza di uno specialista, eventualmente in affiancamento al proprio avvocato, eviterà quindi di fare un buco nell'acqua. La richiesta di risarcimento Una volta che si è acquisito un valido fondamento per la prop...

Danno alla salute e malattia professionale del lavoratore: le regoledella domanda di risarcimento

Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione sez. 6 civile n. 7840/2016   La malattia professionale si contrae a causa di lavorazioni alle quali è adibito il lavoratore. Si tratta di una vera e propria aggressione rivolta all'organismo del lavoratore e connessa all'attività svolta, in grado di alterare lo stato di salute ed essere causa di riduzione della capacità lavorativa.  In caso di domanda per il risarcimento del  danno  riguardante una  malattia professionale  proposta dal dipendente nei confronti del datore di lavoro e attinente a inadeguatezza delle condizioni di lavoro, la giurisprudenza ci aiuta a capire quali sono i  criteri  da seguire in giudizio per la prova del fatto e delle conseguenze sulla salute dell'interessato.  In particolare,  lo spunto sul tema viene dalla sentenza n. 7840/2016 della Corte di Cassazione civile.  Una causa passata per i tre gradi di giudizio con domanda di...