Passa ai contenuti principali

Avvocati: per i compensi prevale l'accordo con il cliente

L'articolo 2233 del codice civile, occupandosi del compenso che spetta ai prestatori d'opera intellettuale, stabilisce che lo stesso "se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice".

Così facendo, come sottolineato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza numero 25054/2018 qui sotto allegata, tale norma pone una gerarchia di carattere preferenziale, in forza della quale l'accordo tra le parti prevale, mentre le tariffe professionali e gli usi assumono rilievo solo in via subordinata.

In altre parole, quanto stabilito tra le parti è preminente rispetto a ogni altro criterio di liquidazione, con la conseguenza che il compenso è determinato in base alle tariffe e adeguato all'importanza dell'opera solo se manca una convenzione.

Onorari d'avvocato

La sentenza si è occupata in maniera specifica degli onorari dell'avvocato, sancendo che, posto quanto appena visto, l'accordo con il quale il legale e il suo cliente stabiliscono un compenso maggiore rispetto al massimo tariffario, quando ancora le tariffe erano valide, deve ritenersi perfettamente valido, "vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi".

Il principio è ancor più valido oggi, che alle tariffe si sono sostituiti i parametri.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ritenuto nulla per violazione dei massimi tariffari la convenzione con la quale avvocato e cliente avevano stabilito un compenso in misura eccedente rispetto a quanto appunto previsto dalle tariffe.

Per la Cassazione, in virtù di quanto visto sopra, tale pronuncia (e la conseguente determinazione giudiziale del compenso) risulta però in violazione della disposizione dell'articolo 2233 e, pertanto, non può che essere riformata.

Commenti

Post popolari in questo blog

Decreto riaperture bis: tutte le novità

In vigore il decreto riaperture bis. In pensione il coprifuoco dal 21 giugno, riaprono le palestre e i centri commerciali nel weekend, matrimoni con green pass. Le novità e il testo. Ecco di seguito tutte le novità per le zone gialle: - Via coprifuoco dal 21 giugno Dall'entrata in vigore del decreto (presumibilmente già da mercoledì 19), il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un'ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito. - Consumi nei locali Dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all'interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all'orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti. - Centri commerciali nei festivi Dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi comm

Reato di molestia tramite invio di messaggi

Non rileva ai fini del  reato di molestie  realizzate con il mezzo telefonico che il destinatario degli sms possa bloccare il mittente. Ciò che conta è l'invasività dei messaggi, inviati anche nelle ore serali e con insistenza tale da turbare la quotidianità di chi li riceve. Questo in estrema sintesi quanto emerge dalla  sentenza  della  Cassazione n. 37974/2021

Cartelle non opposte: sanzioni e interessi si prescrivono in 5 anni

Cartelle non opposte: sanzioni e interessi si prescrivono in 5 anni Per la Cassazione se la definitività non deriva da provvedimento giurisdizionale irrevocabile il termine di prescrizione non può che essere di tipo unitario Fonte:  Cartelle non opposte: sanzioni e interessi si prescrivono in 5 anni   (www.StudioCataldi.it)